Art. 3.
(Registro professionale).

      1. È istituito un registro professionale articolato in sezioni per ciascuna delle qualifiche professionali di esperto in educazione sessuale, di consulente sessuale e di sessuologo clinico.
      2. È ammessa l'iscrizione contemporanea in più sezioni del registro se si è in possesso dell'attestato di competenza richiesto per ciascuna qualifica.
      3. Il registro è tenuto dalle associazioni di liberi professionisti che promuovono la scienza sessuologica e le sue applicazioni professionali riconosciute ai sensi dell'articolo 4.